Art. 5.
(Divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche nei locali situati sulle autostrade e sulle strade statali).

      1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A, B e C di cui

 

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all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.